Art. 6
In vigore dal 11 apr 1985
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime previsto dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80.
2. In tal caso, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di 12 mesi.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito di più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all' del regolamento (CEE) n. 798/80 è presentata per ogni partita il giorno del suo immagazzinamento.
Per partita s'intende un quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.
Storico versioni
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