Art. 8

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a:

In vigore dal 11 apr 1985
- 115 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano carcasse o mezzene; - 150 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti posteriori, - 85 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti anteriori.
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