Art. 7

In vigore dal 31 ott 1983
1 . Gli importi compensativi monetari riscossi o concessi negli scambi fra Stati membri debbono essere dichiarati al lordo in occasione della trasmissione della domanda di cui all ' . 2 . Se la riscossione ed il pagamento degli importi compensativi di cui al paragrafo 1 non sono effettuati dallo stesso servizio , gli Stati membri possono far eseguire il versamento degli importi riscossi : - sul conto aperto in applicazione dell ' , paragrafo 1 , oppure - sul conto di un servizio o organismo , ai sensi dell ' del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .
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