Art. 5
In vigore dal 31 ott 1983
1 . Nel caso in cui i mezzi finanziari a disposizione di uno Stato membro siano in via di esaurimento prima di quanto previsto per il versamento successivo , lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le chiede un anticipo straordinario giustificandolo .
2 . In base alla comunicazione di cui al paragrafo 1 , la Commissione può decidere e versare un anticipo straordinario , di cui informerà gli Stati membri in occasione della decisione di anticipo successiva . Essa comunica allo Stato membro interessato , a mezzo telescritto , l ' esito dato alla richiesta .
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