Art. 3
In vigore dal 31 ott 1983
1 . Gli Stati membri fanno pervenire mensilmente alla Commissione , non oltre il giorno 20 del mese , una domanda in triplice copia relativa al fabbisogno finanziario dei servizi e degli organismi .
2 . La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata di stati giustificativi per ogni servizio o organismo , redatti nella forma degli allegati al presente regolamento .
Essi sono :
a ) uno stato di tesoreria , chiuso alla fine del mese precedente ( allegato I ) ,
b ) uno stato delle spese , ripartite secondo la nomenclatura di bilancio delle Comunità europee e per categoria di spesa ( allegato II ) , comprensivo delle :
- spese pagate nel corso del mese che precede la domanda di cui al paragrafo 1 ,
- previsioni di spesa per il mese in corso e per i due mesi successivi .
3 . Gli Stati membri che dispongono di più organismi pagatori allegano inoltre alla domanda di cui al paragrafo 1 :
a ) uno stato di tesoreria ricapitolativo , chiuso alla fine del mese precedente , dal quale risultino anche le disponibilità sul conto aperto in applicazione dell ' ( allegato IV ) ;
b ) uno stato ricapitolativo dei dati trasmessi conformemente all ' allegato II ( allegato V ) .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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