Art. 1
In vigore dal 31 ott 1983
1 . Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , la Commissione mette a disposizione degli Stati membri , nel quadro degli stanziamenti di bilancio , in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario , i mezzi finanziari necessari ai servizi o agli organismi designati per effettuare i pagamenti delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG .
2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto .
3 . Gli Stati membri garantiscono la sana gestione dei mezzi finanziari comunitari e procedono alla loro ripartizione , tra i vari servizi ed organismi , in modo da permettere un analogo ritmo dei pagamenti di tutte le spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG .
Storico versioni
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