Art. 6
In vigore dal 31 ott 1983
1 . Le spese di cui all ' , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 3247/81 . Esse devono essere dichiarate conformemente all ' allegato II , dopo essere state calcolate secondo il metodo previsto all ' allegato III , per le operazioni da dicembre a ottobre compreso e all ' allegato VI per le operazioni del mese di novembre .
2 . Gli importi delle spese così determinati sono prelevati o , se del caso , versati dai servizi ed organismi abilitati al pagamento , sui fondi comunitari durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni .
3 . Gli Stati membri possono prelevare l ' importo provvisorio delle perdite su vendite nel corso del mese a cui si riferiscono le operazioni . Le somme così prelevate portano interessi , da dedurre dalle spese di finanziamento , al tasso fissato dal regolamento ( CEE ) n . 467/77 , dal giorno del prelievo fino alla fine del mese .
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle vendite intervenute durante il mese di dicembre .
4 . Gli Stati membri , che intendano usufruire della facoltà prevista al paragrafo 3 , debbono informare la Commissione in anticipo .
Storico versioni
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