Art. 8

In vigore dal 31 ott 1983
1 . Le spese imputabili in parte alla sezione garanzia e in parte alla sezione orientamento sono finanziate mediante anticipi specifici , distinti da quelli di cui all ' . 2 . I servizi o organismi redigono e gli Stati membri allegano alla domanda di cui all ' , paragrafo 1 , per le spese di cui al paragrafo 1 , stati analoghi a quelli di cui al paragrafo 2 dell ' articolo predetto . 3 . Le disposizioni degli si applicano alle decisioni concernenti gli anticipi destinati alla copertura delle spese di cui al paragrafo 1 .
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