Art. 9

In vigore dal 31 ott 1983
1 . I dati dichiarati nella colonna ( a ) dell ' allegato II devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso del mese in causa . Essi possono comportare delle rettifiche ai dati dichiarat per i mesi precedenti dello stesso esercizio . 2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , primo comma , le seguenti date debbono essere ritenute : a ) per le spese di cui all ' , la data alla quale il servizio pagatore preleva dai fondi comunitari , se del caso rimborsa , l ' importo calcolato conformemente a detto articolo ; b ) per le riscossioni di cui all ' , la data alla quale gli importi sono accreditati sui conti previsti al paragrafo 2 di detto articolo ; c ) per tutti gli altri tipi di spesa : - la data alla quale il conto del servizio od organismo è stato addebitato , o - la data alla quale l ' organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario . 3 . Gli ordini di pagamento non eseguiti , nonchù i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono contabilizzati in detrazione delle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l ' annullamento è segnalato al servizio o organismo pagatore . 4 . Se dei pagamenti dovuti a titolo del FEAOG , sezione garanzia , sono soggetti a ritenute , essi dovranno essere considerati integralmente pagati ai sensi del paragrafo 1 : - alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario , se la ritenuta è inferiore alla spesa liquidata , - alla data di liquidazione delle spesa , se la ritenuta è di importo uguale o superiore alla spesa liquidata . 5 . La data di cui al paragrafo 2 , lettera b ) , non deve essere n, in alcun caso , posteriore di oltre quaranta giorni alla fine del mese nel corso del quale sono intervenute le effettive riscossioni . 6 . I dati di cui all ' allegato II , colonna b ) , da trasmettere alla Commissione entro il 20 gennaio , possono essere rettificati unicamente nell ' ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità all ' , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 . 7 . Tuttavia , le rettifiche effettuate dalla Commissione sui dati dichiarati a mezzo dell ' allegato VI sono citate in allegato ad una decisione di anticipo e danno luogo , entro la fine del mese che segue quello nel corso del quale detta decisione è adottata , a prelievo o versamento da parte dei servizi e degli organismi abilitati .
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