Art. 6
In vigore dal 17 ott 1983
1. Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.
2. Le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate. Lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate per azioni cui si applica la garanzia prevista all', paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE. Nella misura in cui esso versa alla Comunità le somme che i responsabili finanziari dell'azione devono rimborsare, lo Stato membro è surrogato nei diritti della Comunità.
Storico versioni
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