Art. 4

In vigore dal 17 ott 1983
1. Le domande relative alle spese da effettuare nel corso dell'anno successivo o, in caso di operazioni pluriennali, degli anni successivi, per le azioni di cui all', paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE, per poter essere prese in considerazione, devono essere presentate dagli Stati membri entro il 21 ottobre di ogni anno. 2. La Commissione decide su tali domande entro il 31 marzo dell'esercizio in questione. Qualora la data di adozione del bilancio di tale esercizio sia posteriore al 1o marzo, la Commissione decide entro un termine di 30 giorni a decorrere da tale data. 3. La Commissione stabilisce le modalità della procedura da adottare per le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE e per le domande che presentano carattere di urgenza.
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