Art. 1
Possono beneficiare del contributo del Fondo soltanto le spese destinate a coprire:
In vigore dal 17 ott 1983
a) il reddito di persone che formano oggetto di azioni di formazione professionale;
b) i costi di
- preparazione, funzionamento e gestione di azioni di formazione professionale, compreso l'orientamento professionale dei beneficiari, inclusi i costi di formazione del personale insegnante e di ammortamento,
- soggiorno e spese di spostamento dei beneficiari di misure di formazione professionale,
- adattamento di posti di lavoro nei casi di inserimento professionale di minorati;
c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilità collettiva, a favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata; i posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un'esperienza con un contenuto professionale che consenta d'accedere al mercato del lavoro e faciliti l'assunzione in un posto stabile;
d) le prestazioni destinate ad agevolare lo spostamento e l'integrazione dei lavoratori migranti e dei loro familiari;
e) la realizzazione di azioni o di studi preparatori o di valutazione.
Storico versioni
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