Art. 2

1. Per le spese previste all'articolo 1, lettera c), il contributo del Fondo è concesso fino a concorrenza

In vigore dal 17 ott 1983
del 15 % del salario medio lordo dei lavoratori dell'industria dello Stato membro interessato. 2. Entro il 1o agosto di ogni anno la Commissione stabilisce gli importi del contributo da accordare nell'esercizio successivo, per persona e per unità di tempo, per ciascuno Stato membro, e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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