Art. 3
In vigore dal 17 ott 1983
1. Le azioni a favore dell'occupazione in Groenlandia, in Grecia, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno e in Irlanda del Nord beneficiano dell'aliquota maggiorata di cui all', paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE.
2. Nell'applicazione dell', lettera b), primo trattino, l'ammortamento dei centri di formazione creati nelle regioni di cui al paragrafo 1 può essere calcolato su un periodo di sei anni, purché tale metodo di ammortamento sia compatibile con quello in vigore nello Stato membro interessato. In questo caso, il centro è considerato definitivamente ammortizzato al termine del sesto anno successivo alla sua creazione.
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