Art. 7
In vigore dal 17 ott 1983
1. Salvi restando i controlli effettuati dagli Stati membri, la Commissione può effettuare verifiche in loco.
2. Le verifiche del contenuto di una domanda di pagamento possono essere effettuate con un sondaggio rappresentativo. La Commissione, prima di effettuare una verifica, fissa, concertandosi con lo Stato membro interessato, la percentuale di sondaggio in funzione delle condizioni materiali e tecniche dell'azione considerata. Qualora il sondaggio porti ad una riduzione, quest'ultima è applicata proporzionalmente all'intero importo di cui è chiesto il pagamento, dopo che lo Stato membro ha presentato le sue osservazioni. 3. Lo Stato membro provvede affinché la Commissione possa accedere alle informazioni necessarie per valutare gli obiettivi ed il contenuto delle domande, lo svolgimento, il finanziamento ed i risultati delle azioni. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione gli elementi giustificativi dell'attestazione di cui all', paragrafi 2 e 4.
4. Lo Stato membro interessato apporta alla Commissione l'aiuto necessario per effettuare la verifica. La Commissione avvisa in tempo utile lo Stato membro presso il quale verrà effettuata la verifica. A tale verifica possono partecipare rappresentanti dello Stato membro.
5. Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro interessato, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a verifiche. Ad esse possono partecipare rappresentanti della Commissione.
Storico versioni
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