Art. 5

In vigore dal 17 ott 1983
1. L'approvazione di una domanda presentata ai sensi dell', paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE comporta il versamento, alla data prevista per l'inizio delle azioni, di un anticipo del 50 % del contributo concesso. Se tale data è precedente a quella della decisione di approvazione, il versamento è effettuato immediatamente dopo l'adozione della decisione. 2. L'approvazione di una domanda di contributo presentata ai sensi dell', paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE, anche se riguarda azioni pluriennali, comporta il versamento di un primo anticipo di un importo pari al 30 % del contributo concesso. Un secondo anticipo, fino a concorrenza del 30 %, può essere versato non appena lo Stato membro interessato attesti che la metà dell'azione è stata realizzata alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione. 3. Su richiesta dello Stato membro interessato, presentata in tempo utile, il versamento degli anticipi di cui ai paragrafi 1 e 2 viene sospeso. 4. Le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento. 5. All'atto della presentazione di una domanda di contributo, lo Stato membro designa il destinatario dei pagamenti nonché l'organismo a favore del quale è richiesto il contributo del Fondo, qualora esso non sia il destinatario dei pagamenti. La Commissione informa tutte le parti interessate al momento in cui esegue un pagamento.
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