Art. 10
In vigore dal 17 ott 1983
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I regolamenti (CEE) n. 2396/71 (1), (CEE) n. 2895/77 (2) e (CEE) n. 858/72 (3) sono abrogati. Tuttavia, essi continuano ad essere applicabili alle azioni per le quali la domanda è presentata anteriormente al 1o ottobre 1983.
3. In deroga dell', paragrafo 2, la scadenza prevista a tale articolo è fissata, per il 1983, al 1o dicembre 1983.
4. In deroga dell', paragrafo 1, le richieste per azioni da realizzare nel corso del 1984 devono essere presentate prima del 13 marzo 1984. La scadenza di cui all', paragrafo 2, prima frase, è fissata, per il 1984, al 13 luglio 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VARFIS
(1) Vedi pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 308 del 25. 11. 1982, pag. 6.
(3) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 51.
(4) GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 4.
(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(2) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 7.
(3) GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 3.
ALLEGATO
DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE
Dichiarazioni sull'
a) « Il Consiglio dichiara:
- che le spese relative alla formazione professionale comprendono le spese per l'adattamento o il riadattamento professionale dei minorati, ad esclusione delle spese mediche per la riabilitazione funzionale;
- che gli aiuti all'assunzione o all'avvio al lavoro si applicano anche alle donne e ai minorati, purché si tratti di giovani di età inferiore ai 25 anni, in cerca di lavoro, o di disoccupati di lunga durata. »
b) « Il Consiglio invita la Commissione, nel contesto dei lavori avviati a livello comunitario per promuovere la creazione di posti di lavoro - specialmente nelle piccole e medie imprese -, ad esaminare la possibilità per il Fondo di sostenere l'attività degli agenti di sviluppo. »
Dichiarazione sull', lettera c)
« Il Consiglio e la Commissione ritengono che la gravità della disoccupazione sia caratterizzata anche dalla durata della disoccupazione dei lavoratori e che si debba tenere conto in particolare di questo elemento all'atto dell'accettazione delle richieste di contributo, evitando qualsiasi discriminazione tra Stati membri. »
Dichiarazione sull', paragrafo 2
« Il Consiglio riconosce il problema posto dal rimborso delle somme indebitamente versate a titolo del contributo del Fondo sociale, come di qualsiasi strumento finanziario comunitario, che possono produrre un interesse a favore del detentore. Esso invita la Commissione ad esaminare in un contesto più generale le possibili soluzioni di questo problema e a presentargli proposte adeguate. »
Dichiarazione sull'
« Il Consiglio prende atto che la Commissione consulterà gli Stati membri prima di adottare le modalità di cui all'. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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