Art. 7

In vigore dal 9 nov 1982
1. In caso di rivendita del burro, nel contratto di vendita devono figurare gli obblighi concernenti la destinazione del prodotto e la data limite del condizionamento. Il contratto deve essere redatto per iscritto e precisare che all'acquirente sono note le sanzioni previste dallo Stato membro interessato in caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra. 2. Ogni detentore di burro deve tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro e i corrispondenti quantitativi. 3. Per quanto riguarda il commercio al minuto, tuttavia, è richiesta soltanto la registrazione dei quantitativi acquistati. I commercianti al minuto vendono il burro unicamente a fini di consumo diretto. Articolo 8 Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1687/76, l'utilizzazione e/o la destinazione prescritta si considerano rispettate qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati che il burro è stato condizionato in piccoli imballaggi e preso in consegna dai commercianti al minuto nello Stato membro in cui esso si trova ovvero, in caso di burro proveniente dall'ammasso privato, nello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento di cui all', paragrafo 2.
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