Art. 12

Il martedì di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 9 nov 1982
- i quantitativi di burro di ammasso pubblico per i quali è stato concluso un contratto di vendita con un organismo d'intervento a norma del presente regolamento; - i quantitativi di burro di ammasso privato per i quali lo Stato membro interessato ha rilasciato il documento di cui all', paragrafo 2, seconda comma; - per la Danimarca, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo, i quantitativi di burro proveniente dal mercato, precisando le quantità accettate o rifiutate.
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