Art. 3

In vigore dal 9 nov 1982
1. Il burro che ha formato oggetto di un contratto di ammasso privato beneficia di un aiuto di 130 ECU/100 kg; per quanto riguarda gli Stati membri che applicano la formula A di cui all', paragrafo 1 o la formula di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79, l'aiuto è di 85 ECU/100 kg. 2. Il titolare del contratto di ammasso presenta anteriormente al 20 dicembre 1982 una domanda di ritiro dall'ammasso all'organismo d'intervento con il quale ha concluso il contratto, indicando i quantitativi di burro che egli intende ritirare e precisandone, secondo le modalità determinate dall'organismo d'intervento, le caratteristiche e la data prevista per il ritiro. L'organismo d'intervento rilascia al più presto una ricevuta recante autorizzazione o rifiuto, se del caso parziale, ai sensi del', di uscita dall'ammasso in virtù del presente regolamento. 3. Il burro di cui all', paragrafo 2, beneficia di un aiuto di 130 ECU/100 kg per quanto riguarda la Grecia e l'Italia e di 85 ECU/100 kg per quanto riguarda la Danimarca e il Lussemburgo.
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