Art. 5

In vigore dal 9 nov 1982
1. Il burro è destinato esclusivamente al consumo diretto nello Stato membro in cui viene concesso l'aiuto o la riduzione di prezzo, fatti salvi i piccoli quantitativi privi di qualunque carattere commerciale acquistati da consumatori finali privati. 2. Il burro è commercializzato, senza essere sottoposto a miscugli, in pacchetti del peso minimo di 125 grammi e massimo di 500 grammi, recanti sul lato superiore, in lettere di almeno 5 mm di altezza: a) una o più delle seguenti diciture, a scelta dello Stato membro interessato: - « Saerlight EOEF-salg » e/o « Julesmoer », - « EWG-Sonderverkauf » e/o « Weihnachtsbutter » e/o « Molkereibutter aus Interventionsbestaenden », - « Eidikí pólisi EOK» e/o «Voýtyro Christoygénnon », - « Special sale-EEC » e/o « Christmas Butter », - « Vente spéciale CEE » e/o « Beurre de Noël », - « Vendita speciale CEE » e/o « Burro di Natale », - « Speciale verkoop EEG » e/o « Kerstboter »; b) il prezzo massimo di cui all', paragrafo 2, qualora lo Stato membro interessato lo abbia fissato in virtù di tale disposizione; c) il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha effettuato il condizionamento ovvero il suo numero di controllo ufficiale. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare il peso massimo suddetto in 250 grammi. 3. Il condizionamento deve essere effettuato nel termine massimo di 45 giorni calcolato, a seconda del caso, dal giorno della presa in consegna di cui all', paragrafo 3, o dalla data della ricevuta di cui all', paragrafo 2, secondo comma. Lo Stato membro interessato può ridurre tale termine massimo. Il condizionamento viene effettuato nello Stato membro in cui il burro è ritirato dall'ammasso e immesso al consumo diretto, in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dallo Stato membro interessato, in condizioni dallo stesso determinate.
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