Art. 4
In vigore dal 9 nov 1982
Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire, per i quantitativi di burro di cui all'allegato, una ripartizione per quanto possibile equilibrata tra gli interessati, tenendo conto specialmente del quantitativo di burro abitualmente smerciato dagli stessi per il consumo diretto.
Onde garantire il corretto svolgimento della presente azione, dette misure possono disporre la ripartizione in quote delle vendite ai sensi dell' e/o delle autorizzazioni di ritiro dall'ammasso ai sensi dell'.
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