Art. 2
In vigore dal 9 nov 1982
1. Il burro proveniente dall'ammasso pubblico viene venduto franco deposito frigorifero ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 130 ECU/100 kg.
Tuttavia, per quanto riguarda gli Stati membri che applicano la formula A di cui all', paragrafo 1, o la formula di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1269/79, la diminuzione è di 85 ECU/100 kg.
Il burro è venduto soltanto in quantitativi pari o superiori a cinque tonnellate.
Tuttavia, nel caso in cui l'osservanza delle disposizioni dell' determini l'assegnazione di un quantitativo inferiore a 5 tonnellate, lo Stato membro è autorizzato a considerare come quantitativo minimo di vendita il quantitativo assegnato.
2. I contratti di vendita devono essere conclusi anteriormente al 20 dicembre 1982.
3. Il burro è preso in consegna nel termine massimo di dodici giorni dalla conclusione del contratto di vendita, e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.
Prima della presa in consegna, l'acquirente:
- paga il prezzo d'acquisto del burro,
- costituisce una cauzione di importo pari alla riduzione di prezzo di cui al paragrafo 1, maggiorata di 5 ECU/100 kg a garanzia del rispetto della destinazione ai sensi dell'articolo 8.
Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il burro entro il termine prescritto il contratto di vendita si considera risolto per i rimanenti quantitativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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