Art. 10
In vigore dal 9 nov 1982
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo o dell'aiuto si ripercuota sullo stadio al minuto.
2. A tal fine, gli Stati membri fissano un prezzo massimo di vendita al minuto del burro.
Gli Stati membri possono tuttavia sostituire a tale obbligo altre disposizioni di effetto equivalente.
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