Art. 9
Per quanto riguarda il burro proveniente dall'ammasso privato:
In vigore dal 9 nov 1982
- le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano a decorrere dal giorno dell'uscita dall'ammasso;
- l'aiuto di cui all', paragrafo 1, viene versato dopo il ritiro dall'ammasso di cui all', paragrafo 2, a condizione che l'interessato abbia costituito una cauzione d'importo pari all'aiuto maggiorato di 5 ECU/100 kg;
- la cauzione viene svincolata soltanto su presentazione delle prove di cui all' del regolamento (CEE) n. 1687/76 per i quantitativi indicati in tale documento.
Storico versioni
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