Art. 6
In vigore dal 1 feb 1978
1 . Alle operazioni realizzate durante il periodo di validità del titolo si applica l ' importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo .
2 . Tuttavia , qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo nell ' ambito di una gara , l ' importo compensativo monetario applicabile è quello valido l ' ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte .
Le disposizioni del paragrafo 1 rimangono tuttavia applicabili se il richiedente di un titolo implicante un prelievo o una restituzione fissata in anticipo nell ' ambito di una gara si trova nella situazione di cui all ' , paragrafo 6 .
Storico versioni
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