Art. 3

In vigore dal 1 feb 1978
1 . Se la validità del titolo implicante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è inferiore o uguale a 6 mesi , la domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo . In caso di applicazione del comma precedente : a ) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare , nella casella 12 , una delle diciture seguenti : " Fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario " b ) la casella 20 del titolo d ' importazione o di fissazione anticipata o , secondo il caso , la casella 18 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata deve recare le diciture seguenti in una delle lingue della Comunità : " _ Importo compensativo monetario fissato in anticipo il ( data della fissazione anticipata ) , da modificarsi se del caso Titolo valido in ( Stato membro designato dal richiedente ) " . 2 . Per i titoli che vengono utilizzati nel loro territorio , gli organismi competenti degli Stati membri possono inoltre fornire in via indicativa , nella casella 20 del titolo d ' importazione o di fissazione anticipata o , secondo il caso , nella casella 18 del titolo di esportazione o di fissazione anticipata , ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell ' importo compensativo monetario .
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