Art. 8
In vigore dal 1 feb 1978
1 . Se per uno o più prodotti non sono fissati importi compensativi monetari in uno Stato membro , mentre tali importi sono applicati in altri Stati membri , nel paese in causa il tasso dell ' importo compensativo monetario è considerato pari a 0 e il coefficiente pari a 1 .
2 . Nello Stato membro di cui al paragrafo 1 , la fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario puo essere chiesta alle stesse condizioni valide negli altri Stati membri .
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