Art. 10

In vigore dal 1 feb 1978
1 . I titoli o gli estratti di titolo implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione , per i quali è stata presentata domanda , ai sensi dell ' del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che sono ancora validi a tale data , possono formare oggetto di una domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario . Tale domanda deve essere presentata entro le due settimane successive all ' entrata in vigore del presente regolamento . Per i titoli o gli estratti di titoli che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ancora validi per un periodo di oltre 6 mesi , la domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario puo tuttavia essere presentata sino al primo giorno degli ultimi sei mesi di validità del titolo o dell ' estratto di titolo . 2 . La domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario è presentata in conformità del disposto dell ' , paragrafo 6 , e dà luogo al rilascio di un titolo o di un estratto sostitutivo . 3 . Il titolo o l ' estratto sostitutivo di cui al paragraf 2 è rilasciato alle condizioni di cui all ' , paragrafo 7 . Tuttavia , la data di scadenza della validità del titolo o dell ' estratto sostitutivo non puo essere posteriore alla data di scadenza della validità del documento sostituito .
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