Art. 9
In vigore dal 1 feb 1978
1 . Se dall ' esame della situazione monetaria o del mercat emerge che l ' attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provoca o rischia di provocare difficoltà , l ' applicazione di dette norme per il prodotto o i prodotti in causa puo essere sospesa .
2 . In caso di estrema urgenza , la Commissione , previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone , puo decidere di sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari per un massimo di tre giorni lavorativi .
3 . Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detti importi .
4 . Le domande di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario che accompagnano una domanda di titolo e che sono in esame al momento della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari sono respinte .
5 . Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le domande di titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione .
Storico versioni
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