Art. 7
In vigore dal 1 feb 1978
1 . Gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se , durante il periodo di validità del titolo , entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo deciso prima che venisse presentata la domanda di fissazione anticipata .
2 . Puo essere deciso che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo vengano adeguati
_ se durante il periodo di validità del titolo interviene una variazione del prelievo o della restituzione a seguito di una modifica dei prezzi , oppure
_ se entra in vigore un nuovo tasso rappresentativo .
3 . Le modalità di adeguamento e gli adeguamenti stessi sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' del regolamento ( CEE ) n . 974/71 .
4 . Se , in applicazione dell ' , paragrafo 2 , in un titolo è indicato un tasso in moneta nazionale e tale tasso deve essere adeguato , i servizi competenti degli Stati membri adottano le misure amministrative che ritengono necessarie per procedere all ' adeguamento . A tal fine , ess possono prevedere diciture supplementari nei titoli .
Storico versioni
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