Art. 2
In vigore dal 1 feb 1978
1 . L ' importo compensativo monetario è fissato in anticipo su domanda degli interessati .
L ' importo compensativo puo essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all ' importazione o all ' esportazio o la restituzione all ' esportazione siano fissati in anticip e per il titolo in causa .
Per i prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune , l ' importo compensativo monetario puo essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all ' esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso .
2 . I prelievi o le restituzioni fissati nell ' ambito di una gara sono da considerarsi fissati in anticipo .
3 . Se l ' importo compensativo monetario è fissato in anticipo , il titolo e , in caso di applicazione dell ' , paragrafo 6 , il relativo estratto sono validi in un solo Stato membro da designare dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell ' importo compensativo monetario .
Storico versioni
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