Art. 1
In vigore dal 1 feb 1978
1 . Negli scambi con i paesi terzi , gli importi compensativi monetari sono fissati in anticipo secondo le modalità e condizioni previste dal presente regolamento .
2 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , s ' intende per importo compensativo monetario il complesso degli elementi seguenti :
a ) l ' importo risultante , per i prodotti in causa , dall ' applicazione dell ' allegato I dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari ;
b ) _ il coefficiente indicato nell ' allegato II dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari ,
_ il tasso rappresentativo applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati in unità di conto .
Per taluni prodotti trasformati , questi due elementi sono , se del caso , differenziati a seconda dei prodotti di base agricoli per i quali la restituzione all ' esportazione è fissata in anticipo .
3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , le consegne di cui all ' del regolamento ( CEE ) n 192/75 sono considerate come scambi con i paesi terzi .
4 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , gli Stati membri del Benelux sono considerati un unico Stato membro .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:243:oj#art-1