Art. 6
In vigore dal 25 ago 1970
1. Nella determinazione del peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli non vengono presi in considerazione :
a) il peso delle partite che non corrispondono alle caratteristiche qualitative minime ;
b) il peso delle sostanze estranee.
Il peso netto si determina in relazione al tasso di umidità stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70 ; se il tasso constatato è superiore o inferiore, si applica un correlativo adattamento, nei limiti massimi del 3 % di umidità.
2. Il tabacco corrisponde alle caratteristiche qualitative minime di cui all' del regolamento (CEE) n. 1467/70 se non presenta una o più delle caratteristiche previste nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1970:1727:oj#art-6