Art. 6

In vigore dal 25 ago 1970
1. Nella determinazione del peso netto del tabacco in foglia e del tabacco in colli non vengono presi in considerazione : a) il peso delle partite che non corrispondono alle caratteristiche qualitative minime ; b) il peso delle sostanze estranee. Il peso netto si determina in relazione al tasso di umidità stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70 ; se il tasso constatato è superiore o inferiore, si applica un correlativo adattamento, nei limiti massimi del 3 % di umidità. 2. Il tabacco corrisponde alle caratteristiche qualitative minime di cui all' del regolamento (CEE) n. 1467/70 se non presenta una o più delle caratteristiche previste nell'allegato III.
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