Art. 3
In vigore dal 25 ago 1970
Il tabacco in colli è preso a carico ai fini dell'intervento soltanto a condizione che all'uscita dal controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 1726/70 venga trasportate direttamente, sotto controllo amministrativo, alla località di presa in consegna.
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