Art. 8

In vigore dal 25 ago 1970
Il tabacco di ciascuna varietà e qualità è preso a carico unicamente a condizione che sia consegnato all'intervento nella presentazione specificata, in ordine alla definizione delle qualità di riferimento, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.
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