Art. 9
In vigore dal 25 ago 1970
1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome dell'organismo incaricato dell'acquisto del tabacco offerto all'intervento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione condizioni complementari di presa a carico che gli organismi d'intervento adottano in caso di necessità per tener conto di particolari condizioni regionali.
3. Non oltre il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione quantitativi di ciascuna varietà di tabacco in foglia e di tabacco in colli presi a carico nel corso del mese precedente.
Tuttavia, lo Stato membro nel quale vengano offerti quantitativi di considerevole entità ne informa immediatamente la Commissione.
Storico versioni
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