Art. 5
In vigore dal 25 ago 1970
Il prezzo pagato dall'organismo d'intervento è quello valevole per la varietà, la qualità e l'anno di raccolto del tabacco preso a carico. Esso è calcolato con riferimento al peso netto del tabacco scaricato franco magazzino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1970:1727:oj#art-5