Art. 4
In vigore dal 25 ago 1970
1. L'organismo d'intervento prende in consegna il prodotto alla presenza del venditore o di un suo rappresentante fornito di regolare procura, nonché alla presenza del rappresentante dell'organismo stesso.
2. In caso di mancato accordo sulla qualità, sul peso netto o sulle caratteristiche del tabacco offerto, a cura delle due parti viene effettuata, in conformità delle disposizioni legislative o degli usi degli Stati membri, una perizia il cui risultato è determinante.
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