Art. 1

In vigore dal 25 ago 1970
1. Ogni offerta all'intervento è indirizzata per iscritto ad un organismo d'intervento. L'offerta deve contenere almeno le indicazioni seguenti : a) varietà e qualità del tabacco ; b) peso netto ; c) centro d'intervento per il quale viene fatta l'offerta ; d) luogo in cui il tabacco si trova all'atto dell'offerta ; e) - luogo di raccolta del tabacco in foglia ; - luogo di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in colli ; f) anno di raccolta. 2. Per ciascuna varietà di tabacco, l'offerta all'intervento non può essere inferiore ai seguenti quantitativi minimi : a) 100 kg per il tabacco in foglia ; b) 2000 kg per il tabacco in colli. I quantitativi minimi di cui sopra possono essere elevati dagli organismi d'intervento. 3. L'organismo d'intervento procede all'accettazione dell'offerta con la massima sollecitudine, fornendo le opportune precisazioni in merito alla località e alle condizioni della presa in consegna. Tali condizioni sano contestabili soltanto nelle 48 ore successive al ricevimento dell'accettazione. 4. Il pagamento deve essere effettuato al più presto dopo la presa in consegna.
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