Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 8
Comunicazioni degli Uffici di collocamento.
In vigore dal 18 gen 1943
Gli Uffici di collocamento devono comunicare ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni e ai centri federali i nominativi dei cittadini avviati al lavoro presso enti che siano mobilitati ai sensi dell' del testo unico.
La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-8