Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 3
Luogo del censimento e del servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
I cittadini obbligati al servizio del lavoro sono censiti nel luogo di residenza.
Il servizio del lavoro è di regola prestato nel luogo di residenza, ma può essere prestato altrove.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-3