Art. 3 · Luogo del censimento e del servizio del lavoro.
Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo I

Art. 3

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Luogo del censimento e del servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
I cittadini obbligati al servizio del lavoro sono censiti nel luogo di residenza. Il servizio del lavoro è di regola prestato nel luogo di residenza, ma può essere prestato altrove.
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