Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo I

Art. 2

Definizioni.

In vigore dal 18 gen 1943
Sotto la denominazione di «enti» si intendono, nel presente regolamento, le pubbliche amministrazioni, i pubblici servizi, le imprese, gli enti e le attività indicati nell' del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611. Sotto la denominazione di «testo unico» si intende, nel presente regolamento, il testo unico indicato nel comma precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-2

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