Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo I
Art. 4
Cittadini occupati professionalmente o in servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
L'appartenenza ad enti che non siano mobilitati à sensi dell' del testo unico, non dispensa dall'obbligo del servizio del lavoro.
Il personale in servizio del lavoro, anche presso enti mobilitati à sensi del citato , può essere trasferito ad altro ente con le stesse modalità indicate nel successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-4