Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VI

Art. 38

Chiamata in servizio del lavoro di altro personale.

In vigore dal 18 gen 1943
Per la chiamata in servizio di personale non assegnato in precedenza, gli enti avanzano richiesta nominativa o numerica ai prefetti presidenti del Consigli provinciali delle corporazioni. I prefetti, esaminata la richiesta e deciso sul suo accoglimento totale o parziale, in caso di richiesta numerica comunicano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per la chiamata in servizio presso ciascun ente. Nel caso che si ravvisi la necessità di scegliere il personale per il servizio del lavoro tra quello che già svolge una attività presso enti, i prefetti indicano ai centri federali gli enti dai quali il personale stesso deve essere tratto, salvo il disposto degli del testo unico. I centri federali provvedono a comunicare ai prefetti i nominativi del personale richiesto. I prefetti provvedono alla chiamata in servizio del personale, dando comunicazione dei nominativi agli enti richiedenti e al centro federale.
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Chiamata in servizio del lavoro di altro personale. (Art. 38 Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo