Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VI

Art. 43

Obbligo del cittadino assegnato a servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato per il servizio del lavoro, deve darne comunicazione entro dieci giorni all'ente mittente della cartolina di assegnazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-43

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