Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo VI
Art. 43
Obbligo del cittadino assegnato a servizio del lavoro.
In vigore dal 18 gen 1943
Il cittadino che, avendo ricevuto la cartolina di assegnazione e non ancora quella di precetto, assume un posto di lavoro diverso da quello a cui è stato assegnato per il servizio del lavoro, deve darne comunicazione entro dieci giorni all'ente mittente della cartolina di assegnazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-43