Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra›Capo VII
Art. 45
Elenchi, dei pensionati e richiesta del personale.
In vigore dal 18 gen 1943
Le Intendenze di finanza, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alle pubbliche amministrazioni centrali, nonché ai competenti centri federali, gli elenchi dei pensionati già dipendenti da ciascuna delle amministrazioni stesse; entro 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, le Intendenze comunicano le variazioni intervenute agli elenchi nel corso del semestre precedente.
Le amministrazioni suddette segnalano al Ministero delle corporazioni, con separati elenchi, i nominativi dei pensionati ad esse occorrenti, e di quelli ad esse non occorrenti per il servizio del lavoro.
Le amministrazioni stesse, ove non possano far fronte al fabbisogno di personale in servizio del lavoro previsto dal piano di mobilitazione, con i pensionati già segnalati al Ministero delle corporazioni, avanzano al Ministero stesso richiesta, nominativa o numerica, per il personale ulteriormente necessario.
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