Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VI

Art. 40

Speciali chiamate in servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
La chiamata dei cittadini in servizio del lavoro, indipendentemente dalla richiesta di enti interessati, può essere disposta dal Ministro per le corporazioni per provvedere a particolari esigenze interessanti la difesa dello Stato o l'economia della Nazione. Il prestatore di lavoro alle dipendenze di un ente può essere dichiarato, a tutti gli effetti di legge, in servizio del lavoro. Il provvedimento è disposto dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, mediante invio del precetto personale di cui all'articolo successivo. Della precettazione disposta il prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dà comunicazione al competente centro federale del servizio del lavoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-40

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