Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerraCapo VI

Art. 35

Richiesta ed assegnazione del personale per il servizio del lavoro.

In vigore dal 18 gen 1943
Salvo quanto è previsto dalle disposizioni del capo VII del presente regolamento per quanto concerne le Amministrazioni statali, gli enti indicati nell' del testo unico richiedono, nominativamente o numericamente, il personale occorrente ai fini della lettera c) dell' ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni. Per incarichi od attribuzioni di speciale importanza, la richiesta nominativa può essere rivolta anche ai prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle corporazioni di altre provincie. Per gli stabilimenti ausiliari le richieste sono trasmesse per il tramite delle competenti delegazioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. I prefetti, esaminate le suddette richieste e decise sull'accoglimento totale o parziale di esse: a) per le richieste nominative provvedono alla assegnazione e danno comunicazione dei nominativi agli enti richiedenti e ai rispettivi centri federali; b) per le richieste numeriche comunicano ai centri federali il numero dei cittadini da designare per l'assegnazione presso ciascun ente richiedente; i centri federali comunicano i nominativi del personale richiesto ai prefetti, e questi provvedono all'assegnazione ed effettuano le comunicazioni di cui alla precedente lettera a).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1612#art-rpl-35

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